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ANTIRICICLAGGIO

Di Massimiliano Crusi


Le norme sull’antiriciclaggio contenute nel D.lgs. 231/2007, recepiscono nel nostro ordinamento giuridico due importanti direttive comunitarie ossia la Direttiva 2005/60/CE e la Direttiva 2006/70/CE (recante misure di esecuzione della precedente Direttiva), con il fine ultimo di proteggere l’integrità del sistema economico e finanziario dagli effetti del riciclaggio di denaro e prevenire l’utilizzo dello stesso a scopo di finanziamento del terrorismo, ridefinisce e riammoderna gli obblighi in materia di antiriciclaggio. Tra questi obblighi degni di particolare rilievo sono i cd. “obblighi di adeguata verifica della clientela”, per i quali il Decreto introduce il concetto di “approccio basato sul rischio”. Tale approccio determina l’obbligo di graduare l’attività di verifica della clientela in funzione del rischio associato alla tipologia di clienti, al rapporto d’affari, al prodotto o alla transazione. Il professionista deve, innanzitutto, verificare la sussistenza dell’obbligo di adeguata verifica in relazione a ciascun cliente. A tal fine, l’art. 16 del D.lgs. 231/2007, contiene il seguente elenco dei casi in cui l’adempimento in oggetto deve essere espletato.
Prestazioni oggetto di adeguata verifica
- Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro
- Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni
- Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
- Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
- Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
- Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business
- Plan per l’accesso a finanziamenti pubblici - Consulenza contrattuale
- Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
- Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
- Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
- Custodia e conservazione di beni e aziende
- Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
- Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia
- Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
- Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
- Operazioni di finanza straordinaria
- Redazione di stime e perizie di parte
- Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
- Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione,in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo.
Appurata l’effettiva sussistenza dell’obbligo di verifica, il professionista deve definire se lo stesso debba essere assolto secondo modalità:
a) ordinarie individuando le situazioni (sicuramente le più frequenti) in cui dovrà provvedere agli obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del D.lgs. 231/07;
b) semplificate individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 25 del D.lgs 231/07 e all’art. 4 dell’allegato tecnico del Decreto;
c) rafforzate individuando la sussistenza delle situazioni previste dall’art. 28, commi 2 e 5 del D.lgs 231/07 e, in relazione al comma 5, tenendo conto dell’art. 1 dell’allegato tecnico del decreto. Le attività previste sono l’identificazione e verifica dell’identità del cliente; l’identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo; l’informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; il controllo costante nel corso della prestazione professionale (in relazione alla prestazione professionale, l’obbligo di conservazione avrà ad oggetto i documenti, aventi le caratteristiche indicate dalla norma, relativi alla prestazione professionale resa. Detti documenti devono essere conservati nel fascicolo del cliente. Quanto alla registrazione, i dati anagrafici del cliente e quelli relativi alla prestazione professionale devono essere registrati nell’archivio, cartaceo o informatico). Si precisa infine che l’art. 28 del Decreto, prevede l’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela: - in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; - quando il cliente non è fisicamente presente; - in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte (PEP), residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.


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