IL CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL PROCESSO TRIBUTARIO
Di Massimiliano Crusi
Con una serie di modifiche introdotte, nella rubrica dei titoli, dei capi e degli articoli, alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 115 del 30-05-2002, che già disciplinava il contributo unificato nel processo civile e amministrativo, è stato introdotto, anche nel comparto della giustizia tributaria, tale contributo in sostituzione dell’imposta di bollo sugli atti che si presentano davanti alla Commissioni Tributarie provinciali e regionali in sede di processo tributario. Contestualmente, l’art. 260 del citato D.P.R. n. 115/2002, che disciplinava l’applicazione dell’imposta di bollo sui ricorsi tributari, è stato abrogato. Le modifiche sono immediatamente applicabili per questo si ricorda che la loro entrata in vigore è avvenuta in data 7 luglio 2011 e al fine di evitare che gli operatori possano commettere degli errori, il Ministero dell’Economia ha annunciato la pubblicazione di una circolare esplicativa. Al fine di individuare l’importo da corrispondere per le controversie davanti alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali, occorre individuare il valore della lite. Ai fini di tale valore, si dispone che: “Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”. Per questo motivo si è affermato che per corrispondere il contributo unificato in sede di ricorso bisogna dichiarare il valore della lite (dichiarazione che, in riferimento all’atto opposto, viene sottoposta a controllo da parte della segreteria della Commissione tributaria competente). Il valore della lite in secondo grado di giudizio, ovviamente, può non essere uguale a quanto dichiarato in primo grado; infatti, nel caso di sentenza di parziale accoglimento, oppure in caso di accoglimento da parte dell’Ufficio delle doglianze del soggetto passivo, il valore della lite viene a diminuire; e ciò ovviamente influenza l’importo che si sottopone al secondo grado di giudizio e, quindi, influisce sul contributo unificato da corrispondere. Il contributo unificato deve essere versato prima del deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria. Infatti, l'art. 14 del D.P.R. 115/2002 stabilisce: "la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato". Per la prova dell’avvenuto versamento del contributo, alla nota di deposito del ricorso deve essere allegata la relativa ricevuta di pagamento con l’indicazione della causale del pagamento; la stessa ricevuta, ovviamente, va elencata fra gli allegati da depositare. Incombe alla segreteria della Commissione Tributaria controllare la regolarità del versamento sia dal punto di vista dell’importo che dal punto di vista sostanziale in riferimento al valore della lite.
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